martedì 17 ottobre 2023

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA MASCHERA "VECA" ATTRAVERSO POSTA ELETTRONICA

La lettera di decurtazione ufficialmente non esiste più dall'emanazione della circolare 6878 del 9 marzo 2012 che ne sanciva la fine. 

A questa ha fatto seguito la circolare 11490 del 8 maggio 2013 che, dopo aver sancito la possibilità di iscrivere un cliente ad un corso recupero punti in assenza della suddetta lettera, indicava alcune strade per ottenere la stampa della situazione aggiornata. 

Ci sono pertanto diverse strade: 

1) stampa della situazione ricavata attraverso il Portale;

2) stampa della situazione attraverso l'APP iPatente.

In tutti e due questi casi il cliente deve essersi iscritto attraverso la sua identità digitale. 

3) stampa della maschera VECA richiesta all'ufficio provvedimenti. 

Questa richiesta può essere effettuata anche via mail allegando copia fronte/retro della patente del cliente e il modulo CHE E' POSSIBILE SCARICARE QUI compilato e sottoscritto dal cliente, scrivendo al'indirizzo provvedimenti.upto@mit.gov.it

NB: l'ufficio provvedimenti chiede, per cortesia, di utilizzare come oggetto della mail di richiesta della VECA il numero di patente. Un accorgimento che facilita il loro lavoro, semplifica l'archiviazione e la successiva ricerca delle richieste e a noi non costa nulla.

lunedì 21 agosto 2023

REVOCA "AUTOMATICA" DELLA PATENTE IN CASO DI GUIDA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

La circolare 2022-1587 del 13 gennaio 2023 rileva che una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito come non possa essere automatica la revoca della patente di chi, in qualità di custode di veicolo sottoposto a sequestro, si mette alla guida del medesimo. La circolare, molto tecnica, va vista con attenzione qualora ci si voglia appellare alla magistratura per casi simili.


venerdì 21 aprile 2023

CONTEGGIO DEI TERMINI AI FINI DELLA RIACQUISIZIONE DELLA PATENTE REVOCATA

Precedenti circolari avevano previsto che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere nuovamente conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca. La circolare 12726 del 21/04/2023 conferma e corrobora questa interpretazione. 


martedì 18 aprile 2023

OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI ALMENO 6 MESI AI FINI DELLA RESTITUZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Come noto, l'articolo 193, comma 4, del codice della strada prevede che qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l'interessato, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del Codice della Strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, può richiedere il dissequestro del veicolo all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione.  La norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l'avente titolo ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo. La circolare Prot. n. 300/STRAD/1/13561.U/2023 spiega nel dettaglio con quali modalità si acconsente al dissequestro.



venerdì 20 gennaio 2023

RILASCIO DI PERMESSO PROVVISORIO IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PSICOFISICA

Come precisato dall'avviso 1 del 20 gennaio 2023si può procedere all'emissione del permesso provvisorio di guida in favore del conducente che, sottoposto a revisione dell'idoneità psico-fisica ai sensi dell'articolo 128 commi 1.bis o 1-quinquies, presenti una data di prenotazione della visita presso una CML:
- effettuata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione;
- successiva alla data di scadenza della validità della patente di guida.
La mancata prenotazione della visita comporta l'applicazione della sospensione e di conseguenza l'impossibilità di ottenere il permesso provvisorio di guida.

lunedì 31 ottobre 2022

MODIFICHE ALLE NORME RIGUARDANTI I REATI PENALI LEGATI ALLE LESIONI STRADALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 - Suppl. Ordinario n. 38 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge n. 134/2021 (cosiddetta "riforma Cartabia"), recante delega al Governo per  l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. 

Il provvedimento prevede numerose modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad alcune leggi complementari, in vigore dal 30 dicembre 2022, tra le quali sono presenti dei nuovi criteri di applicabilità delle norme riguardanti le lesioni stradali.

In breve, dal 30 dicembre 2022, i responsabili di lesioni stradali gravi o gravissime possono essere imputati d'ufficio ESCLUSIVAMENTE quando l'incidente è aggravato da: 

• guida in stato di ebbrezza (art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, cp); 

• guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cp); 

• condotte di guida particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 5, cp); 

• guida senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, cp); 

• guida di veicolo, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (art. 590-bis, comma 6, cp). 

Tutte le altre casistiche sono invece punibili SOLO a querela della persona offesa, come per esempio le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre che quelle aggravate dalla fuga del conducente. 

La CIRCOLARE esplica ulteriori esempi che sono riassunti nella tabella sottostante.