Precedenti circolari avevano previsto che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere nuovamente conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca. La circolare 12726 del 21/04/2023 conferma e corrobora questa interpretazione.
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