ESPERIMENTO DI GUIDA

Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un ESPERIMENTO di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare.

A fronte della corretta e completa presentazione del modulo TT 2112 (richiesta Duplicato) e del modulo TT 746 (richiesta Esperimento), gli UMC RILASCIANO , previa acquisizione della certificazione medica che riporterà la dicitura “PATENTE SCADUTA DA PIU’ DI 5 ANNI. AI SENSI DELL’ART. 126, CO. 8-TER, CDS PER L’EMISSIONE DEL DUPLICATO DELLA PATENTE RINNOVATA NELLA VALIDITÀ E’ NECESSARIO SOSTENERE UN ESPERIMENTO DI GUIDA. PERTANTO IL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZZA IL TITOLARE ALLA GUIDA SOLO UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI PRENOTAZIONE DEL PREDETTO ESPERIMENTO” una RICEVUTA di PRENOTAZIONE dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova.

Nel caso di esito negativo del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida, la patente è revocata.

Nel caso di assenza del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida, la patente di guida è sospesa fino ad esito positivo di ulteriore esperimento di guida.

Registrazione contestuale della domanda di duplicato patente e dell’istanza di esperimento di guida

Per la richiesta di DUPLICATO

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità ) e sottoscrizione dello stesso;

Versamenti 

TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N003 (c./c. 9001 di Euro 10,20 – c./c. 4028 di Euro 32) –Descrizione Pratica: DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE

Due fotografie di cui una autenticata (sono richieste solo nel caso in cui NON si presenti il Certificato Medico Dematerializzato)  su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); l’autentica della foto può essere richiesta:

– dall'interessato allo sportello all'atto della presentazione della pratica

– presso un Notaio o in Comune ( l’autentica della fotografia deve avvenire su foglio e non a tergo della stessa);

– dal Medico che ha rilasciato il certificato N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

Certificato Medico dematerializzato valido per la categoria posseduta o per quella per cui il titolare della patente ha intenzione di riclassificare (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare, medico FFSS..) e FOTOCOPIA dello stesso.

Patente di guida in originale:

Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità;

Per la richiesta dell’ESPERIMENTO di guida

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 746 in distribuzione presso i nostri Uffici (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità) e sottoscrizione dello stesso.

A cura del richiedente, sul modello TT746, deve essere indicata la seguente dicitura: “esperimento di guida con veicolo tipo… Targa ….. e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria.

Versamenti :

TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N017 (diritti di Euro 16,20 ) –Descrizione Pratica: ESPERIMENTO DI GUIDA

Fotocopia del Certificato Medico allegato alla pratica di duplicato;

Fotocopia della patente di guida;

Fotocopia della carta di circolazione del veicolo con cui si intende sostenere l’esperimento di guida e fotocopia del certificato di assicurazione;

La pratica di esperimento guida, dopo la registrazione, verrà riconsegnata all'interessato o delegato che provvederà alla prenotazione dell’esperimento guida; quella di duplicato (dopo averne rilasciato all'interessato ricevuta protocollata) verrà conservata presso il Reparto competente in attesa dell’esito dell’esperimento di guida.

Si precisa che, qualora sia inutilmente trascorso il termine di validità dell’istanza di duplicato senza che sia stata formalizzata anche l’istanza per sottoporsi all'esperimento di guida, per procedere al rinnovo della patente occorre interamente ripetere le operazioni ed i pagamenti esposti.

  • A fronte della corretta e completa presentazione del modulo TT 2112 e del mod. TT 746, l’UMC consegna all'interessato, contestualmente alla domanda o in un momento successivo, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida.

  •  

    Tale ricevuta, pertanto, ai sensi del comma 8-ter in commento (che recita: “valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova”), è ad ogni effetto valida per la conduzione dei veicoli della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, nelle more del perfezionamento della procedura prevista dallo stesso comma e, dunque, per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio della ricevuta stessa e la data per cui è prenotata la prova di esperimento di guida.



Documentazione da presentare il giorno dell’esperimento di guida

Il giorno della prova di guida il candidato dovrà presentarsi con la seguente documentazione:

  • Pratica di esperimento di guida completa (modello TT746);
  • Documento di identità in originale in corso di validità;
  • Carta di circolazione in originale del veicolo regolarmente revisionato;
  • Certificato di assicurazione in originale del veicolo in corso di validità.
  • Accompagnatore in funzione di istruttore (persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa
    categoria del candidato conseguita da almeno 10 anni ovvero valida per la categoria superiore) munito di patente in
    originale in corso di validità.

Si informa infine che, per il mantenimento della patente posseduta, le prove di esame, dovranno essere effettuate sui veicoli indicati nella seguente TABELLA.

Nel caso in cui il conducente non abbia intenzione di mantenere la propria patente o utilizzi un veicolo diverso da quello indicato per la corrispondente tipologia di patente posseduta dovrà allegare, nell'istanza di duplicato, un’autocertificazione di rinuncia alle patenti possedute.

FONTE


COME FUNZIONA L'ESPERIMENTO DI GUIDA

Tutto ha inizio con la LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (22G00120) (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022 - Suppl. Ordinario n. 29)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2022

-ter . Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

FONTE

La base normativa/pratica da cui partire arriva dalla Direzione Generale della Motorizzazione del ministero Mims (ex Trasporti) con la circolare numero 24645 emessa il 29 luglio 2021. Il DTT Torino l'ha recepita con l'Ordine di servizio 33/2021 con allegata la ricevuta prevista

La circolare 38775 del 16/12/2021 precisa che:

- la sussistenza dei requisiti psicofisici è indispensabile per dare corso all'esperimento di guida;

- la richiesta di rinnovo (che è in realtà un duplicato) è il momento in cui parte il termine di un anno per effettuare la richiesta dell'esperimento. Il conducente che non effettua la richiesta entro un anno sarà sottoposto a revisione;

-allo stesso modo, anche il conducente che si sottopone a esperimento e non lo supera dovrà sottoporsi a revisione.

La circolare 9091 del 21/03/2022 spiega come deve essere intesa l'assenza. In sostanza, non esistono giustificazioni e al conducente che non si presenta all'esperimento viene comminata la revisione della patente. 

La circolare 20043 del 20/06/2022 detta ulteriori disposizioni riguardanti (tra l'altro) l'esperimento di guida per patenti unionali scadute da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione.

La circolare 29835 del 26/09/2022 ritorna sull'argomento, precisa il computo per le patenti estere e dispone altre modalità.








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