REVOCA


DEFINIZIONE

Consiste nella cancellazione (privazione definitiva di efficacia e validità) del documento di guida. Il titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.

CASI IN CUI SI APPLICA
Viene disposta direttamente dall'ufficio provinciale del DTT (ex motorizzazione):
a) quando il titolare non risulti più in possesso -in maniera permanente- dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, oppure in caso di inidoneità permanente accertata da una visita medica successiva ad una revisione.
b) nei casi in cui il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
c) come provvedimento definitivo quando la violazione di una norma di comportamento causi la morte di altre persone, se essa e' stata compiuta in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
d) a seguito di esame di revisione non superato.

Scatta, invece, da parte della Prefettura:
a) nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza personali o di prevenzione, e a coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore ai tre anni quando il possesso della patente potrebbe agevolare il ripetersi dei reati commessi.
b) come sanzione accessoria per alcune violazioni delle norme del c.d.s. (circolazione con patente sospesa, incidente con guida sotto l'effetto di droghe, etc.).
In questi casi l'applicazione e' eseguita direttamente dall' organo, ufficio o comando che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente, che deve darne comunicazione al Prefetto del luogo ove e' avvenuta la violazione entro 5 giorni. Questi, accertata la sussistenza delle condizioni, emette ordinanza di revoca e consegna della patente alla Prefettura. Il provvedimento e' notificato al titolare, con l'intimazione di consegnare la patente (se ancora in suo possesso) entro 5 giorni dalla notifica. Se il trasgressore rifiuta o ritarda la consegna, la patente potrà essere sequestrata.

 

RIACQUISIZIONE DELLA PATENTE
Il titolare potrà conseguire una nuova patente solo dopo che siano stati superati i motivi che hanno determinato la revoca, eccetto i casi in cui:
1) la revoca e' conseguente alla perdita permanente dei requisiti psico-fisici prescritti, in tal caso il provvedimento e' definitivo e la patente non può più essere riottenuta;
2) la revoca e' disposta a seguito di guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga. in tal caso non e' possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi due/tre anni dall'accertamento del reato (VEDI SOTTO)


CONDUCENTI MINORENNI
La revoca della patente non può essere applicata ai minorenni. Al minorenne che compie un'infrazione per la quale e' prevista la revoca della patente viene automaticamente applicata la revisione.

GUIDA CON PATENTE REVOCATA
La guida con patente revocata e' sanzionata come la guida senza patente. La sanzione amministrativa pecuniaria varia da  euro 2.257 a 9.032 e la sanzione accessoria e' il fermo del veicolo per tre mesi. Nel caso di reiterazione nel biennio il veicolo può essere confiscato e può scattare l'arresto fino ad un anno.
 
MECCANISMO DI RIACQUISIZIONE
La circolare n.5262 del 23.2.2012 precisa il meccanismo di nuova acquisizione a seguito di revoca.
Il nostro codice della strada parla di revoca in due articoli diversi.
Articolo 130: La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
Soffermiamoci sul caso b), il comma successivo dice che: "l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata."
Traduzione: non vengono indicati tempi di attesa minimi, se avevo la C (esempio) riparto direttamente da quella e sulla patente nuova avrò come data di rilascio quella della patente revocata. Se avevo la B da più di 3 anni non sono neopatentato. 

Articolo 219: Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione.
Una revoca per aver guidato durante il periodo di sospensione (per esempio), rientra in questo caso. E che differenza c'è rispetto a prima? Sempre lo stesso articolo specifica, al comma successivo: L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento. 
Ma non è finita, perché poi prosegue con: Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
Gli articoli citati sono, rispettivamente: 186 guida sotto l'influenza dell'alcool, 186-bis guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e 187 guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. 
Ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116 CdS (si ricomincia da capo) e in relazione alla nuova patente conseguita, il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio.
Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.
Un caso a parte riguarda i titolari di patente estera che rientrano nel campo di reciprocità ma non hanno richiesto la conversione entro quattro anni dalla prima residenza. In tal caso si applica la normativa legata alla "lunga inattività" (superiore a tre anni, conteggiati dopo il primo anno in cui il conducente può circolare liberamente). In tal caso la patente italiana richiesta per conversione viene emessa e contestualmente viene inviata una comunicazione che invita il titolare a sostenere l'esame di revisione per la patente posseduta, che potrebbe essere di categoria superiore.


CATEGORIA A
Si richiama infine l’attenzione sulla circostanza che, in nessun caso, dal conseguimento per esame di una nuova patente di guida, a seguito di revoca di quella precedentemente posseduta, potrà derivare l’abilitazione alla guida di veicoli della categoria A, qualora quella precedentemente posseduta fosse a tal fine idonea.
Infatti, ai sensi di quanto disposto dalla tabella dell’allegato IV del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e di recepimento della direttiva 2000/56/CE”, la patente di categoria B:
- abilitava i titolari della stessa alla guida di veicoli della categoria A nell’ambito dei Paesi appartenenti all’UE ed al SEE, se conseguita prima del 1 gennaio 1986;
ovvero
- abilitava i titolari alla guida dei predetti veicoli di categoria A esclusivamente entro l’ambito del territorio nazionale, se conseguita dopo tale data ma prima del 25 aprile 1988.
Nei casi di conseguimento per esame di nuova patente dopo un provvedimento di revoca, tuttavia, poiché la data di conseguimento della stessa è evidentemente successiva alle predette date, nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A

CASI PRATICI
Un soggetto acquisisce nuovamente la patente B che gli era stata revocata a seguito di esame di revisione non superato. Trattandosi di un articolo 130, le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata, quindi il soggetto (in questo caso un cinquantenne) non è considerato neopatentato. Se l’esame di teoria è stato sostenuto con i nuovi quiz, per l’esattezza dopo il 2 dicembre 2013, per il conseguimento patente BE non è necessario ripetere la prova teorica. E’ però necessario che l’ufficio preposto confermi questa situazione per ottenere l’emissione del foglio rosa, in altre parole è bene presentare la pratica evidenziata affinché venga sbloccata;
 
Un soggetto acquisisce nuovamente la patente B che gli era stata revocata a seguito di esame di revisione non superato, secondo le norme dell’articolo 130. Il soggetto non deve sottostare ai vincoli dell'art. 117 (limitazioni per neopatentati), ma nulla dice il codice in merito all'art. 126bis (cioè sulla patente a punti). Sembrerebbe che chi ottiene nuovamente la patente dopo una revoca a seguito di revisione patente non sia considerato neopatentato per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 117, ma possa essere considerato neopatentato per il raddoppio dei punti, di cui all'art. 126bis. La circolare 5262 del 23 febbraio 2012 precisa che a seguito di un 130, “alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati, nemmeno con riferimento alla gestione del punteggio.” Conta la data riportata sul retro della patente (colonna 10). Inserendo la decurtazione a terminale le forze dell'ordine non devono indicare se il soggetto è neopatentato, è il sistema che effettua il controllo, valutando appunto la data di primo rilascio. Va poi sottolineato che in un caso simile la patente A precedentemente posseduta per titoli viene persa.


GUIDE CERTIFICATE
Chi riconsegue la patente B a seguito di revoca è tenuto ad effettuare le guide certificate, non ci sono deroghe in merito. Vedi anche la nota 10162/8.7.6 
  
ATTESA PER LA RIACQUISIZIONE
A seguito di alcuni ricorsi da parte di conducenti cui era stata revocata la patente con l’obbligo di attendere tre anni prima del riconseguimento, il Ministero con la circolare 14549 del 18 giugno 2015 (QUESTO il lunghissimo testo, molto tecnico) precisa che il periodo di attesa non comprende il tempo in cui la patente è stata sospesa a seguito della sanzione che ha poi portato alla revoca. I tre anni (oggi cinque), quindi, andavano conteggiati dal momento dell’accertamento e non dell’infrazione.

Precedenti circolari avevano previsto che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere nuovamente conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca. La circolare 12726 del 21/04/2023 conferma e corrobora questa interpretazione. 

 RICORSI CONTRO LA REVOCA
Nei casi in cui la revoca sia stata disposta dal prefetto a persone condannate o sottoposte a misura di sicurezza o di prevenzione (vedi sopra) il ricorso può essere presentato al ministero dell'Interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nei casi in cui il provvedimento parta direttamente dal DTT per inidoneità stabilita da una revisione con esito negativo, o quando la revoca segue la sostituzione della patente con una straniera, il ricorso e' ammesso (senza effetti sospensivi) e può essere fatto entro 20 giorni al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e questi decide nei 60 giorni successivi. In caso di accoglimento, il provvedimento e' revocato e la patente viene restituita all'interessato con comunicazione alla M.C.T.C. Contro la pronuncia del Ministro e' ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

REVOCA "AUTOMATICA" DELLA PATENTE IN CASO DI GUIDA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO


La circolare 2022-1587 del 13 gennaio 2023 rileva che una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito come non possa essere automatica la revoca della patente di chi, in qualità di custode di veicolo sottoposto a sequestro, si mette alla guida del medesimo. La circolare, molto tecnica, va vista con attenzione qualora ci si voglia appellare alla magistratura per casi simili.

1 commento:

  1. Ciao,una domanda per favore,avevo la patente più di dieci anni e é stata revocata per due anni per motivi disciplinari, fra una settimana dovrei fare l'esame di teoria, volevo sapere se dopo aver superato l'esame con la foglia rosa per guidare devo essere accompagnato con una persona che ha la patente da 10 anni come i neopatentati?

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