DEFINIZIONE
Il ritiro è un provvedimento attraverso il quale il titolare
viene privato del titolo che lo autorizza alla guida per un periodo di tempo,
la cui durata varia. Tipicamente la patente è trattenuta fino a quando
l’adempimento contestato non è stato portato a termine (esempio: la patente
ritirata perché scaduta viene sostituita dalla nuova patente dopo la visita medica di
conferma). Non va confuso con la
sospensione, provvedimento la cui durata è legata al tipo di infrazione commessa;
la confusione in merito è dovuta al fatto che la sospensione inizia
necessariamente con il ritiro della patente.
CASI DI RITIRO DI
PATENTE
1) La patente viene ritirata a chiunque guidi con patente la
cui validità sia scaduta.
In questo caso la patente scaduta
viene inviata, dall'organo di polizia che ha constatato la violazione, alla
Prefettura del luogo della commessa violazione. L'agente deve consentire che il
veicolo sia trasportato in un luogo di deposito o custodia indicato dal
trasgressore (o, in mancanza di tale indicazione, in un luogo deciso
autonomamente), tramite emissione di un permesso provvisorio di circolazione
che può essere riportato anche sul verbale. Per ottenere la restituzione
della patente, la
persona deve esibire all'Ufficio Patenti il certificato medico che conferma
l’idoneità a condurre veicoli. In virtù delle nuove modalità di rinnovo, il
titolare che si sottopone a visita medica di conferma può immediatamente
riprendere a guidare con il modello emesso dall'ufficiale sanitario che lo
visitato e riceve la nuova patente a domicilio in due/tre giorni lavorativi.
2) Un altro caso di ritiro della patente, riguarda alcune patenti straniere. Infatti, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero extracomunitario non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata. I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente (se ammessa) che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera, oppure ottenere la patente italiana sostenendo gli esami previsti e se in possesso dei requisiti necessari.
3) La patente viene ritirata da chi accerta il fatto, quando
il conducente non sistema correttamente il carico su invito degli organi di
polizia. Il ritiro dovuto a casi in cui si circola con un veicolo il cui carico
supera il peso e/o la sporgenza consentita si protrae fino a quando il carico non viene sistemato
correttamente.
Ritiro della CQC
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 59/2011.
Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.
CIRCOLAZIONE CON
PATENTE RITIRATA
Se si circola durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, la sanzione pecuniaria prevista varia da euro 1.988 a 7.953. Come sanzione accessoria può essere applicato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa dello stesso.
RICORSI CONTRO IL RITIRO
Il codice della strada prevede che in tutti i casi il provvedimento di ritiro sia contestabile davanti al giudice di pace del luogo di infrazione entro 30 gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art.205 cds.
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