RITIRO

DEFINIZIONE

Il ritiro è un provvedimento attraverso il quale il titolare viene privato del titolo che lo autorizza alla guida per un periodo di tempo, la cui durata varia. Tipicamente la patente è trattenuta fino a quando l’adempimento contestato non è stato portato a termine (esempio: la patente ritirata perché scaduta viene sostituita dalla nuova patente dopo la visita medica di conferma).  Non va confuso con la sospensione, provvedimento la cui durata è legata al tipo di infrazione commessa; la confusione in merito è dovuta al fatto che la sospensione inizia necessariamente con il ritiro della patente.

CASI DI RITIRO DI PATENTE

1) La patente viene ritirata a chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta.
In questo caso la patente scaduta viene inviata, dall'organo di polizia che ha constatato la violazione, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. L'agente deve consentire che il veicolo sia trasportato in un luogo di deposito o custodia indicato dal trasgressore (o, in mancanza di tale indicazione, in un luogo deciso autonomamente), tramite emissione di un permesso provvisorio di circolazione che può essere riportato anche sul verbale. Per ottenere la restituzione della patente, la persona deve esibire all'Ufficio Patenti il certificato medico che conferma l’idoneità a condurre veicoli. In virtù delle nuove modalità di rinnovo, il titolare che si sottopone a visita medica di conferma può immediatamente riprendere a guidare con il modello emesso dall'ufficiale sanitario che lo visitato e riceve la nuova patente a domicilio in due/tre giorni lavorativi.

2) Un altro caso di ritiro della patente, riguarda alcune patenti straniere. Infatti, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero extracomunitario non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata. I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente (se ammessa) che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera, oppure ottenere la patente italiana sostenendo gli esami previsti e se in possesso dei requisiti necessari. 

3) La patente viene ritirata da chi accerta il fatto, quando il conducente non sistema correttamente il carico su invito degli organi di polizia. Il ritiro dovuto a casi in cui si circola con un veicolo il cui carico supera il peso e/o la sporgenza consentita si protrae  fino a quando il carico non viene sistemato correttamente.

Ritiro della CQC
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 59/2011.
Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.

CIRCOLAZIONE CON PATENTE RITIRATA

Se si circola durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, la sanzione pecuniaria prevista varia da euro 1.988 a 7.953. Come sanzione accessoria può essere applicato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa dello stesso.

RICORSI CONTRO IL RITIRO
 
Il codice della strada prevede che in tutti i casi il provvedimento di ritiro sia contestabile davanti al giudice di pace del luogo di infrazione entro 30 gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art.205 cds.

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