DEFINIZIONE
Consiste nella privazione temporanea di validita' del documento, con la quale
si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo.
PUO' ESSERE DISPOSTA:
1) Come provvedimento a tempo indeterminato, quando, a seguito visita medica
(fatta in caso di rinnovo o revisione), risulti la temporanea perdita dei
requisiti fisici e psichici del possessore. In questo caso la sospensione dura
finché l'interessato non prova, con documentazione medica (certificazione
della commissione medica locale) il recupero degli stessi. Il provvedimento, in
questi casi, e' disposto direttamente dall'ufficio provinciale del DTT.
2) Come
sanzione accessoria, conseguenza immediata e
diretta di violazioni delle norme di comportamento del c.d.s. (per es. superamento dei limiti
di velocità di oltre 40 km/h, marcia contromano, sorpasso pericoloso,
inversione senso di marcia, etc.).
In questi casi il provvedimento e' disposto dal prefetto. Nel dettaglio,
l'agente accertatore provvede direttamente al ritiro del documento, facendone
menzione nel verbale di contestazione e rilasciando al trasgressore un permesso
provvisorio di circolazione (che può essere anche redatto sul retro del
verbale) per raggiungere il luogo indicato dallo stesso. Il documento e'
trasmesso, insieme al verbale, entro 5 giorni al prefetto del luogo dov'è stata compiuta la violazione. Questi, entro i 15 giorni successivi, emana
ordinanza di sospensione, la cui durata -che deve rientrare nei termini minimi
e massimi riferibili alla norma violata- e' commisurata alla gravita'
dell'infrazione, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. La sospensione e' retroattiva ed e' valida fin
dal momento dell'accertamento della violazione.
MANCATA CONTESTAZIONE
Nel caso particolare in cui non vi sia stata contestazione immediata, e quindi
quando il conducente viene identificato successivamente (magari grazie alle
segnalazioni obbligatorie del proprietario dell'auto), il provvedimento con il
quale il Prefetto dispone la sospensione della patente e' ovviamente differito
al terminare delle pratiche di tale identificazione. La legge non fissa in tal
senso termini precisi, e la Cassazione si e' limitata a dire che il termine
dev'essere "ragionevole" e "congruo" rispetto al caso
specifico (Cassazione sezione unite civili, sentenza 13226/2007). In una
precedente occasione la Cassazione aveva addirittura stabilito che il termine
massimo applicabile a questi casi e' la prescrizione quinquennale (Cassazione,
sentenza 11967/2003).
RECIDIVA
Come conseguenza della recidiva, nel biennio, della medesima
violazione amministrativa (superamento dei limiti di velocità di oltre 40
km/h, mancata precedenza, sorpasso pericoloso, mancato uso delle cinture di
sicurezza, etc.etc.) In questi casi, l'agente che rileva l'ultima infrazione
procede al ritiro della patente indicando sul verbale la disposizione applicata
ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte. Se la recidiva viene
rilevata in un secondo momento, l'agente ne informa il Prefetto che provvederà all'emissione dell'ordinanza entro 15 gg. dalla comunicazione.
In questi ultimi due casi, l'ordinanza del prefetto e' notificata
immediatamente all'interessato e comunicata al DTT perché sia iscritta negli
archivi elettronici. Il provvedimento di sospensione con l'indicazione della
sua durata e' iscritto sul documento. Decorso il periodo di sospensione,
l'avente diritto può fare istanza alla prefettura per la restituzione della
patente.
TERMINI DELL’ORDINANZA
Il termine di 15 giorni per l'emissione dell'ordinanza da parte della
prefettura e' ordinatorio (ovvero il suo mancato rispetto non comporta
decadenze ne' sanzioni), ciononostante:
- se l'ordinanza non e' emessa entro il suddetto termine l'avente diritto può chiedere la restituzione della patente recandosi in prefettura e presentando
un'apposita istanza. Ciò, più precisamente, quando siano decorsi 20 gg. dal
ritiro del documento (cinque dei quali servono all'organo accertatore per
inviare il documento in prefettura, vedi sopra);
- se l'interessato non presenta istanza di restituzione, l'ordinanza potrà essere emessa anche successivamente al 15simo giorno.
- l'inerzia della P.A. e' causa di decadenza della sanzione che non potrà essere applicata (mentre la sanzione principale segue il suo iter);
Si fa presente anche che la sospensione della patente non può essere applicata
ai minorenni (sia titolari di patentino sia titolari di patente, compresa
quella UE). Al minorenne che compie un'infrazione per la quale e' prevista la
sospensione della patente viene automaticamente applicata la revisione.
ALTRI CASI DI APPLICAZIONE
La sospensione
della patente, oltre che come sanzione accessoria a varie violazioni
amministrative previste dal c.d.s. può anche essere applicata come:
- Sanzione
amministrativa accessoria di sanzioni penali (norme del codice della strada che
prevedono l'arresto o l'ammenda, come la guida in stato di ebbrezza o sotto gli
effetti di sostanze stupefacenti, oppure il non fermarsi dopo aver causato un
incidente).
In questi casi la patente e' ritirata direttamente dall'agente accertatore
della violazione che la trasmette, unitamente al rapporto ed entro dieci giorni
alla prefettura del luogo dov'è stata commessa la violazione. Il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della
patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Gli estremi del provvedimento sono iscritti sulla patente e comunicati alla
direzione generale della MCTC.
Quando il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale
di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore
della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
Il provvedimento di sospensione cautelativa, in taluni casi, può essere
disposto (dal prefetto, tramite imposizione di una revisione della patente) al
fine di far sottoporre il conducente a visita medica per accertare le sue
condizioni psico-fisiche. Se la visita e' positiva, la patente dev'essere
restituita, altrimenti può scattare la revoca.
- A
seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con
danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo):
I provvedimenti previsti dal codice sono:
- in caso di lesioni personali colpose sospensione della patente da 15 gg. a tre
mesi;
- se la lesione e' grave o gravissima la sospensione può arrivare a due anni;
- nel caso di omicidio colposo la sospensione può durare fino a quattro anni.
Nelle ultime due ipotesi, se il fatto e' commesso da soggetti sotto l'effetto
dell'alcool o della droga il giudice dispone la revoca della patente. La revoca
può essere disposta anche in caso di recidiva verificatasi entro cinque anni
dalla condanna definitiva.
RITIRO DELLA PATENTE AI FINI DELLA SOSPENSIONE
Dal 13/8/2010 (per effetto della legge 120/2010 che ha riscritto l'art.223 cds)
anche in questo caso la patente viene ritirata subito, dagli agenti che hanno
rilevato il sinistro, ed inviata insieme al verbale di contestazione, entro
dieci giorni, al prefetto del luogo dov'è stata commessa la violazione e,
contestualmente, alla direzione generale della MCTC. Il prefetto, dopo aver
sentito il parere di tale direzione (che deve esprimersi entro quindici giorni
dalla ricezione del rapporto) e se ritiene che sussistano fondati elementi di
una evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente fino ad un massimo di tre anni.
In
ambedue i casi i provvedimenti definitivi sono applicati come conseguenza di una sentenza di un
giudice, previa una sospensione provvisoria ed a carattere
anticipatorio (nel primo caso) o cautelare (nel secondo) disposta, come
visto, dal prefetto.
Il fine della misura cautelare e' impedire che il responsabile di un sinistro
con lesioni, potenzialmente pericoloso per la sicurezza della circolazione,
continui a circolare liberamente fino a che non sia accertato, a seguito di
processo penale, il suo effettivo apporto causale.
Al momento in cui viene pronunciata la sentenza, il cancelliere del giudice ne
trasmette copia autentica al Prefetto entro 15 gg. Il prefetto adotta il
relativo provvedimento stabilito dall'autorità giudiziaria (sospensione o
revoca) dandone comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
Se la sentenza e' di proscioglimento, il prefetto ordina la restituzione della
patente all'intestatario tramite emissione di un'ordinanza.
PARTICOLARITA’
- non esistono termini massimi per l'adozione del provvedimento di sospensione
anticipatoria o cautelare. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul
punto, stabilendo che la pubblica amministrazione non deve restare inerte e che
il termine deve essere "ragionevole", non eccessivo e non di
"molti mesi" (la sentenza n.26018/2007 si esprimeva su 15 mesi, la
sentenza n.13226/2007 su otto mesi e la sentenza 28032/2011 su nove mesi). La
ragionevolezza e' decisa dal giudice rispetto al caso specifico.
- La sorte della misura cautelare e' condizionata dall'esito del procedimento
penale. A causa della lunghezza dei processi, molto spesso la decisione viene
presa dopo la scadenza della sanzione, con la conseguenza che, in quel momento,
il trasgressore potrà avere già scontato una sospensione più lunga di quella
stabilita dal Giudice o avere ripreso a circolare prima della pronuncia.
- il periodo di sospensione provvisoriamente disposto dal Prefetto e quello
definitivamente disposto dal Giudice non si cumulano ma sono complementari. Il
Prefetto, nel dare esecuzione alla sentenza, deve provvedere alla detrazione
del periodo di sospensione già "scontato", senza bisogno che vi sia
una esplicita dichiarazione in tal senso da parte del Giudice (si veda in
proposito la Cassazione sezione penale sentenza n.31/2013).
- Il provvedimento a seguito di incidente va adottato indipendentemente dalla
preventiva presentazione della querela, e quindi non e' subordinato al
concretizzarsi della condizione di procedibilità dell'azione penale; la
remissione della querela non comporta l'obbligo di revoca.
- La circolare n.69/93 del Ministero dei Trasporti, integrata dalla circolare
protocollo n.10934/CA del 1993, prevede che:
- la sospensione può essere disposta solo per incidenti con lesioni a terzi,
senza possibilità di procedervi in caso di lesioni del solo conducente;
-in caso di più violazioni si applica la sospensione più lunga;
-per il concorso di altri (o per l'esistenza di cause ambientali) nella causa
del sinistro, si può diminuire il periodo di sospensione; mentre per cause
relative alla deficiente manutenzione del veicolo si può disporre un aumento;
-la sospensione può essere disposta anche in assenza della contestazione di
una violazione se, dall'esame delle circostanze di fatto, sia inequivocabile la
responsabilità del conducente.
TUTELA
Avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (o cautelare)
della patente e' possibile ricorrere presso il giudice di pace entro 30 giorni,
ai sensi dell'art.205 cds (che rimanda all'art.6 del D.lgs.150/2011 in vigore
dal 6/10/2011). La procedura e' la stessa dei ricorsi ai verbali di multe.
CIRCOLAZIONE CON PATENTE SOSPESA
E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 1.988 a
7.953. Come sanzioni accessorie sono applicabili la revoca della patente e
il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione si
applica, al posto del fermo, la confisca.
POSSIBILITA' DI OTTENERE UN PERMESSO
TEMPORANEO DI GUIDA
Una grossa novità introdotta dalla riforma del codice della strada
(legge 120/2010, art.42), e' la possibilità di ottenere, una volta subita la
sospensione della patente, un permesso di guida temporaneo, che può essere
rilasciato per determinate fasce orarie (non più di tre ore al giorno) per
ragioni di lavoro documentate (quando risulti effettivamente impossibile o
gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri). Po chiedere il permesso anche il genitore di minore con handicap grave o colui che
assiste una persona con handicap grave parente o affine entro il terzo grado e
convivente.
La domanda deve essere inoltrata al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente
da parte dei vigili.
Il Prefetto decide, entro i 15 gg. successivi, e concede l'eventuale permesso con
ordinanza emessa in concomitanza con quella di sospensione. Il tempo concesso
come permesso aumenta, per il doppio, quello di sospensione. Non e' possibile
chiedere il permesso se dall'infrazione e' derivato un incidente o se
l'infrazione ha rilevanza penale (guida sotto l'effetto della droga o
dell'alcool). Il permesso puo' essere concesso una sola volta. Se non si
rispettano gli orari specificati nel permesso si applicano le stesse sanzioni
della guida con patente sospesa (vedi sopra).
CASI DI
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Diverse violazioni del Codice della Strada
prevedono la sospensione della patente, per un periodo lungo anche parecchi
mesi, che va da un minimo ad un massimo stabiliti dalla legge per ciascuna
violazione. La durata della sospensione della patente, tra il minimo ed il
massimo di legge, dipende da diverse circostanze, come, ad esempio, la gravità
dell'illecito, la recidiva, l'aver provocato un incidente stradale, eccetera. Questo
è l’elenco delle infrazioni che prevedono la sospensione.
■Art. 6/1 ° e 12° - In
ottemperanza al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di
cose (stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
o del Prefetto)
- sospensione patente da 1 a 4 mesi;
■Art. 9 bis/5° -
Partecipare con veicoli a motore a competizioni non autorizzate
- sospensione patente da 1 a 3 anni;
■Art. 9 ter/3° (in
relazione all' art. 141/9°) - Gareggiare in velocità con veicoli a motore
- sospensione patente da 1 a 3 anni (in caso di incidente con lesioni gravi o
gravissime o mortali è prevista la revoca della patente);
■Art. 10/24° -
Circolare alla guida di un veicolo eccezionale senza l'autorizzazione dell'Ente
proprietario della strada, comprese le ipotesi di cui agli artt. 104 e 114
- sospensione patente da 15 a 30 giorni;
■Art. 117/5° -
Circolare superando i limiti di guida e di velocità per i conducenti titolari
di patente da meno di tre anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni
- sospensione patente da 2 a 8 mesi;
■Art. 125/5° -
Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di
categoria diversa da quella posseduta
- sospensione patente da 1 a 6 mesi;
■Art. 142/9° -
Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60
km/h
- sospensione patente:
- da 1 a 3 mesi - in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a
18 mesi;
■Art. 142/9°-bis - velocità oltre i 60 km/h.
- sospensione patente da 6 a 12 mesi - in caso di recidiva nei due anni
sospensione patente da 8 a 18 mesi;
- da 3 a 6 mesi per i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre
anni - in caso di recidiva la patente viene revocata;.
Per violazioni commesse alla guida di particolari
categorie di veicoli le sanzioni sono raddoppiate.
■Art. 143/12° -
Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in
altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano
in una strada divisa in più carreggiate separate
- sospensione patente da 1 a 3 mesi - in caso di recidiva da 2 a 6 mesi;
■Art. 148/10° sorpasso
in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
■Art. 148/11° sorpasso
di veicolo che ne stia superando un altro, nonché il sorpasso di veicoli fermi
o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di
congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi
nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
■Art. 148/12° sorpasso
in prossimità o corrispondenza delle intersezioni
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
■Art. 148/14° effettuare qualsiasi manovra di sorpasso
alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- sospensione patente da 2 a 6 mesi
■Art. 168/8° bis -
Effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
- sospensione patente da 2 a 6 mesi;
■Art. 168/9° -
Effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni
impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal
Ministero dell'Interno
- sospensione patente da 2 a 6 mesi;
■Art. 176/1° lett. a -
Invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in
ambito autostradale
- revoca patente;
■Art. 176/1° lett. c e d - Circolare, al di fuori dei
casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di
variazione di velocità in ambito autostradale
- sospensione patente da 2 a 6 mesi;
■Art. 179/9° -
Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante,
alterato o privo del foglio di registrazione
- sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi;
■Art. 186 GUIDA IN STATO DI EBREZZA ALCOLICA
- TASSO ALCOLICO da 0,51 fino a 0,80 g/l sospensione patente di guida da 3 a 6
mesi - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 DECURTAZIONE
10 PUNTI
■Art. 213/4° -
Circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
■Art. 217/6° -
Circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della
carta di circolazione
- sospensione patente da 3 a 12 mesi.
La patente inoltre viene sospesa quando il conducente
commetta, nell'arco di un biennio, due identiche infrazioni (sospensione da 1 a
3 mesi). Esse sono:
■Art. 145/10 - omettere la precedenza dovuta
nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una
secondaria;
■Art. 146/3 bis in relazione al comma 3 del medesimo articolo
(proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico
vietino la marcia stessa);
■Art. 147/6 - non
usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
■Art. 148/3 -
effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede
sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza
riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
■Art. 149/5 -
mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80/7 del C.d.S.;
■Art. 150 -
mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di
montagna;
■Art. 172/8 -
mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta;
■Art. 173/3 bis -
divieto di far uso durante la guida del cellulare;
Altre violazioni rivestono carattere penale e pertanto
la sospensione della patente viene comminata in via provvisoria e cautelare
nelle seguenti ipotesi (art. 223/1 del C.d.S.). Esse sono:
■Art. 186/2 Lett. b e c
- TASSO ALCOLICO
da 0,81 fino a 1,50 g/l
sospensione patente di guida da 6 mesi a 1 anno - ammenda da euro 800 a euro
3.200 e l'arresto fino a 6 mesi - (non è ammessa oblazione) - DECURTAZIONE 10
PUNTI
- TASSO ALCOLICO
superiore a 1,50 g/l
sospensione patente di guida da 1 a 2 anni - ammenda da euro 1.500 a euro 6.000
e l'arresto da 3 mesi a 1 anno. DECURTAZIONE 10 PUNTI
■Art. 186/7 RIFIUTO
- Nel caso in cui il conducente rifiuti l'accertamento dello stato di
ebbrezza, si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con
tasso alcolico superiore a 1,50 (lett. c primo periodo). Sospensione patente per un
periodo da 6 mesi a 2 anni. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica, presso una Commissione Medica Provinciale, che deve avvenire nel
termine di 60 giorni. DECURTAZIONE 10 PUNTI.
■Art. 187/1 GUIDA IN STATO DI
ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
- Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da 3 mesi a 1 anno. Il
Prefetto dispone la sospensione della patente da 1 a 2 anno subordinandone la
restituzione alla presentazione del certificato medico di idoneità, rilasciato
da una Commissione Medica Provinciale.
■Art. 187/8 RIFIUTO relativo all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187/8), il conducente è soggetto alle
stesse sanzioni di cui all'art. 186/7 del C.d.S.. Con l'ordinanza di
sospensione, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica, presso una Commissione Medica Provinciale, che deve avvenire nel
termine di 60 giorni. DECURTAZIONE 10 PUNTI della patente.
■Art. 189/6° - Non ottemperare all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile
comunque al proprio comportamento
- sospensione patente da 1 a 3 anni;
■Art. 189/7° - Non ottemperare all'obbligo
di prestare l'assistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale
ricollegabile comunque al proprio comportamento
- sospensione patente da 18 mesi a 5 anni.
RICORSI CONTRO LA SOSPENSIONE
Il codice della strada prevede che in tutti i casi il provvedimento di
sospensione sia contestabile davanti al giudice di pace del luogo di infrazione
entro 30 gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art.205
cds.
Da precisare che il ricorso avverso la sospensione può esser fatto anche
ricorrendo contro la sanzione principale, quando ovviamente se ne abbia motivo.
In caso di accoglimento la sospensione segue il destino della sanzione
pecuniaria, ovvero si annulla con immediata restituzione del documento.
In casi di particolare urgenza o quando sia possibile dimostrare il danno
causato dalla sospensione della patente, presentando il ricorso e' possibile
chiedere al giudice che sospenda il provvedimento in via cautelare. Qualora il
giudice non concedesse tale sospensione, quindi non ordinasse l'immediata
restituzione della patente, si dovrà aspettare la sentenza. Tale decisione non
e' appellabile se non facendo opposizione presso il secondo grado di giudizio,
in questo caso il tribunale ordinario.
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