Tutti i titolari di patente italiana
(o membri dell'UE con residenza in Italia e dunque con patente riconosciuta o convertita) dal 30 giugno 2003 hanno ricevuto un "bonus"
virtuale di 20 punti. Chi commette infrazioni al codice stradale,
oltre ad una sanzione pecuniaria e al ritiro del documento di guida o la sospensione quanto prevista, è assoggettato alla decurtazione
di un certo numero di punti, variabile a seconda della gravità
dell'infrazione commessa.
In merito alla decurtazione è previsto che:
In merito alla decurtazione è previsto che:
- Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione.
- Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.
- Se tra le altre sanzioni è prevista anche la sospensione o la revoca della patente la stessa è immediatamente ritirata. Nel caso della sospensione la decurtazione dei punti può essere superiore a 15.
- La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento
- Il compito degli organi di polizia è solo di comunicare all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’applicazione della sanzione entro 30 giorni dal momento in cui l’accertamento è diventato definitivo
- La decurtazione diventa definitiva se a) il conducente paga la sanzione (in pratica ammette l’errore); b) sono scaduti i termini per fare ricorso; c) il ricorso al giudice di pace, al Prefetto o per Cassazione è stato respinto.
- Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia per i primi tre anni dal rilascio della patente (c.d. neopatentati).
Qualora il
conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il
verbale è notificato (di solito il proprietario del veicolo), deve
comunicare entro sessanta giorni i dati personali della persona che
si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di
1) omessa comunicazione, oppure
2) comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente
l'obbligato in solido è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 282,00.
1) omessa comunicazione, oppure
2) comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente
l'obbligato in solido è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 282,00.
Saldo dei punti
Il titolare può
controllare in tempo reale nelle 24 ore presso l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida lo stato della propria patente utilizzando
il sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/
E' possibile utilizzare anche il numero 06/45775962 (non è un numero verde,
la telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha
il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio
gestore telefonico). In alternativa i punti possono essere verificati scaricando l'APP iPatente.
Come si recupera
il punteggio
La mancanza, per il periodo di due
anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova
attribuzione del completo punteggio iniziale, quindi:
1) ai titolari di patente che hanno 20 punti o più punti è previsto l'accreditamento di 2
punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.
2) ai neopatentati viene assegnato un punto in più ogni anno nei primi tre.
3) chi si trova al di sotto di 20 punti (anche con uno solo) viene riassegnato il punteggio iniziale di 20.
Il punteggio perso può essere
recuperato frequentando anche appositi corsi:
1) 12 ore di corso e 6 punti per AM, A1, A2, A, B1, B e BE;
2) 18 ore di corso e 9 punti per i conducenti titolari di patenti di categoria superiore;
3) 20 ore di corso e 9 punti per i titolari di CQC o CAP.
Si possono frequentare i corsi solo a determinate condizioni, infatti non è possibile iscriversi ad un corso se la decurtazione non è ancora avvenuta (non basta il verbale).
Ricordiamo che:
- non è possibile iscriversi ad un corso se si è già azzerata la dotazione di punti sulla propria patente; bisogna rifare gli esami teorici e pratici come per una nuova patente.
- unica eccezione: il titolare di CQC con punteggio azzerato può frequentare un corso di recupero prima dell'avvio al procedimento.
- è possibile frequentare al massimo un corso per ogni decurtazione del punteggio (ricordiamo che trascorsi due anni dall'infrazione i punti si recuperano automaticamente e quindi la decurtazione si "annulla");
- non esiste un numero massimo di corsi che è possibile frequentare nel corso di un anno;
- non è possibile frequentare più corsi contemporaneamente;
- un conducente con patente sospesa può frequentare un corso di recupero punti e lo può fare anche il conducente con patente sospesa che voglia recuperare i punti sulla CQC.
Cosa
succede al termine del punteggio
Con la decurtazione di tutti i punti
disponibili, è disposta la revisione della patente di guida da parte
dell’Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
competente rispetto al luogo di residenza del titolare di patente.
Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo
domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della
patente.
La revisione della patente deve
essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la
comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente
può continuare a circolare.
Se non si presenta a sostenere gli
esami di revisione la patente è sospesa. Il titolare di patente non
può più circolare fino a quando non ha superato le prove di esame
con esito favorevole.
1.
Funzionamento dell’istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha
carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il
sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in
vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in
Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il
conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è
incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di
violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente
subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio,
a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo,
determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la
ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di
confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla
guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione
stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la
successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono
attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e
per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita
l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art.
225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le
violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai
medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.
2.
Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata
all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del
D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni – che
si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie
per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un
determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti
di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili,
appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito
la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il
riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano
operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di
riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di
guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione
del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel
successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa
anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata
da paese che non è membro dell’Unione Europea ovvero di patente
comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza
in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in
Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere
riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le
finalità indicate nel successivo punto 8.
2.1.Veicoli
alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La
decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni
commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la
titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo
giurisprudenziale in materia. A titolo esemplificativo, il passaggio
con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato
alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus,
mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una
bicicletta, sia pure condotta da persona
titolare di patente di guida.
2.2.
Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel
caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più
violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida
successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio,
è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo,
15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione
possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica
quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della
sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in
quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre
applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate
senza alcuna limitazione complessiva.
2.3.
Raddoppio per neopatentati
La
violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia
rispetto a quella prevista nella tabella
allegata all’art. 126-bis CdS,
quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i
primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione,
tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1
ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso
di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il
raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata
nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi
applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art.
126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento
contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al
punteggio previsto dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS per
ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite
complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.
2.4.
Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con
la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state
modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata
all’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione
univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono
alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto
ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a
cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il
conducente quando è identificato al momento della contestazione.
Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di
punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di
patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del verbale di contestazione, è concessa la
possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del
veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire
le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni
entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano
comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione
del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei
suoi confronti all'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 180 comma 8 CdS. Quando il veicolo non è intestato
ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di
indicare chi era effettivamente alla guida al momento
dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo
delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di
punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca
indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In
questi casi l’art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia
stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di
procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui
le notizie fornite non consentano di risalire all'identità del
conducente.
ATTENZIONE: le generalità del conducente devono essere fornite anche nel caso in cui si opti per un ricorso in merito all'infrazione. Viene precisato in QUESTA circolare.
4. Indicazione
del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto
impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la
violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando
la relativa annotazione nel verbale di contestazione con
l’indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può
essere utilizzata la seguente dizione: “ La
violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....
punti ”. Qualora con un solo verbale siano
contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio,
per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere
indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle
sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo
restando
l’indicazione dell’entità della decurtazione
prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che
il
punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti.
Pertanto, sul verbale, dopo l’indicazione del punteggio per
ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione “Le
violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis
dell’art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la
decurtazione di 15 punti ”.
Per l’art.
126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è
richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della
violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di
contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in
qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con
l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione,
l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione
sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al
proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “ La
violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....
punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di
responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione
del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione
sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati
della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento,
conduceva il veicolo”. Quando il
proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione potrà
avere il seguente tenore “ La violazione
dell’art.
.....
CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a
fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al
momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30
giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con
l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi
dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le
sanzioni previste dall’art. 180 comma 8 CdS. ”.
Qualora
la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio
del punteggio come
specificato dal precedente punto 3, nel verbale
di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna
violazione già raddoppiato aggiungendo: “
La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata
perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni ”
ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: “
La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiati
qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno
di 3 anni ”.
5.Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada. La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi. Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida. Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell’obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all’anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l’ufficio o il comando da cui dipende l’accertatore riceve notizia dell’esito dei ricorsi. Qualora, successivamente all’inserimento della decurtazione nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l’esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l’organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S. Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale. Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6. Recupero dei
punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso
di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile
non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis
CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i
titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di
aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito
tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi
previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione
della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli
accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS
entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di
sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12
CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento,
rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell’art.
6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la
decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti
stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno
Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti,
subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo
le norme della patente a punti italiana. I punteggi sono registrati
in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal
D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis
CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o
per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile,
tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene
disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti,
se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più
circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può
circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2
ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase
di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga
attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando
l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale
della decurtazione del punteggio, non si procederà alla
trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di
stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del
punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva
trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di
alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di
fornire tempestiva notizia.
L’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida è già stata attivata per avviare
l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato,
provvederà alla comunicazione per via telematica, il CEPS di
Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale
trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle
Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale, sono in
corso di attivazione analoghe procedure informatiche.
Nelle more
del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire
comunque l’avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti
dalle disposizioni dell’art.126-bis CdS, gli organi di polizia
stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S
potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia
Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori
istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette
intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente
alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva di
spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza
d’ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad
operatori di quegli organi di polizia stradale ancora privi del
collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S. di effettuare
l’inserimento degli elementi essenziali della comunicazione
relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione
di lavoro disponibile presso gli uffici verbali. L’inserimento, che
sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli
operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di
collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale
di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e procedure
indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso
D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando
o l’ufficio a cui appartiene l’operatore addetto all’inserimento,
provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il
D.T.T.S.I.S.
Fonte: Circolare - 01/07/2003 - N. 300/A/1/43773/101/3/3/8 - Disciplina della patente a punti
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