Come precisato dall'avviso 1 del 20 gennaio 2023, si può procedere all'emissione del permesso provvisorio di guida in favore del conducente che, sottoposto a revisione dell'idoneità psico-fisica ai sensi dell'articolo 128 commi 1.bis o 1-quinquies, presenti una data di prenotazione della visita presso una CML:
- effettuata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione;
- successiva alla data di scadenza della validità della patente di guida.
La mancata prenotazione della visita comporta l'applicazione della sospensione e di conseguenza l'impossibilità di ottenere il permesso provvisorio di guida.
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