REVISIONE


DEFINIZIONE

Può essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT, ex motorizzazione) o dal Prefetto quando sorgano dubbi riguardo al possesso dei requisiti psico-fisici (per esempio in caso di guida in condizioni alterate dall'uso di sostanze stupefacenti) o dell'idoneità tecnica alla guida previsti dalla legge. Dal 13/8/2010 la revisione e' anche disposta dietro segnalazione degli ospedali nei casi di coma di durata superiore a 48 ore, con esame di idoneità alla guida da parte della ASL.
Dalla stessa data la revisione e' anche disposta per i conducenti coinvolti in incidenti che abbiano determinato lesioni gravi alle persone e a carico dei quali sia contestata una violazione per la quale sia prevista la sospensione della patente. 
Per i minorenni la revisione scatta sempre quando e' contestata una violazione che comporta la sospensione della patente.

Per quanto riguarda la CQC la revisione può essere disposta esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, oppure, dopo che il titolare della qualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti". 


 ZERO PUNTI
La revisione e' disposta, dal DTT, anche quando si esaurisce il punteggio attribuito alla patente. Tale situazione viene comunicata al titolare della patente attraverso una prima lettera di avvio al provvedimento; entro 30 giorni è possibile dimostrare l'eventuale errore burocratico, altrimenti parte la comunicazione contenente il provvedimento. Se il titolare non si sottopone agli esami di idoneità previsti dal codice entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la patente di guida viene ritirata dalla polizia stradale e sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo.

AVVIO AL PROCEDIMENTO
Il DTT o il prefetto inviano una comunicazione al titolare della patente contenente l'invito a provvedere, entro un termine da essi stabilito, a sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale e/o ad un esame di idoneità (prova di teoria e guida). Alla perdita dei requisiti psico-fisici o dell'idoneità tecnica può seguire la sospensione o la revoca della patente.

Se il conducente non si sottopone alla revisione la patente e' sospesa fin dal giorno successivo allo scadere del termine dato, senza necessità di ulteriori avvisi o provvedimenti. La sospensione dura finché non vengono effettuati gli accertamenti ordinati dal Prefetto o dal DTT.



CIRCOLAZIONE CON PATENTE SOSPESA
A chi circola con la patente sospesa e' applicabile una sanzione variabile da 163 a 658 euro con revoca della patente. Stessa sanzione si applica a chi circola dopo essere stato dichiarato non idoneo da una commissione medica a seguito di accertamento sanitario. 


 MODALITA' OPERATIVE

Chiarimenti riguardo il decreto sulle revisioni patente contenute nella circolare 27540 del 6 dicembre 2016  modificata dalla circolare 673 del 11 gennaio 2017 (in rosso)

1. Disposizioni generali
Per sostenere l’esame di revisione, sia della patente che della qualificazione CQC, il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 della tariffa relativa al punto 1 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente di euro 16,20). All'istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l’idoneità del conducente.
I verbali delle prove d’esame di revisione sono distinti dai verbali delle prove d’esame per il conseguimento delle patenti di guida o della qualificazione CQC.
La predetta istanza ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell'arco di validità dell’istanza, è consentito, al conducente sottoposto all'obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell'arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, nell'arco di validità della predetta istanza, la prova prevista dal D.M. 15 febbraio 2016.
Quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida, si ritiene (data la mancata specifica previsione da parte dell’art. 128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di revisione deve presentare istanza all'Ufficio Motorizzazione civile che fissa immediatamente, la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un giorno che valica il predetto termine di trenta giorni), successivamente al superamento di questa, fissa la data entro la quale sarà svolta la prova di guida. Ovviamente, se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida, in ossequio sia a quanto stabilito dall'art. 128, comma 2, ovvero dall'art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
Deve, parimenti essere disposta la sospensione della patente di guida qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prescritte prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.
2. Disposizioni per la revisione della patente di guida
2.a) Prova di teoria
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.
Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all'Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.
2.b) Prova di guida
La prova pratica si svolge nell'ambito di una seduta d’esame “in conto Stato”.
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, c.d.s.
Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all'art. 130, comma 2, c.d.s. Si ricorda, altresì, che i conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida ed intendono, successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all'art. 122, comma 5 bis, c.d.s.
Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nell'eventualità che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida ai sensi dell’art. 122 del codice della strada.
Il rilascio di detta autorizzazione, di validità annuale, è giustificato dal tenore letterale del primo comma dell’art. 122 c.d.s., che recita: “A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida…. è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni”. Detta disposizione, comprende dunque, sia l’esame per il conseguimento della patente ma anche l’esame per la revisione (laddove ovviamente, la patente sia sospesa o non in corso di validità). Resta fermo che l’autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d’esame purché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti stabiliti dall'art. 122, comma 2, c.d.s.
La precisazione che l'autorizzazione alla guida ha validità annuale è contenuta nella circolare 36416 del 25/11/2021.

2.c) Programma dell’esame in caso di patente comprendente più categorie
L’esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è stato notificato il provvedimento di cui all'art. 128 c.d.s.
Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie, l’esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto dal seguente schema:
a) patente comprendente le categorie CE e DE:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria DE.
c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria CE.
d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria D.
e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria C.
f) patente comprendente le categorie C e D:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
h) Patente comprendente le categorie C1E e D1:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria C1E.
i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria D1E.
l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).
m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE):
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2).
p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE).
In ogni caso, l’esito negativo dell’esame di revisione comporta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.
Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d’esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base delle equipollenze e gradualità stabilite dall'art. 125 c.d.s. (a mero titolo di esempio, il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d’esame di revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove d’esame sul programma della categoria A2). In questi casi, se l’esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l’esito è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l’esame di revisione.
3. Disposizioni generali per la revisione della qualificazione CQC
Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, (come stabilito dal comma 6 dell’art. 126 bis, c.d.s.), dopo che il titolare della qualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti".
L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della qualificazione CQC posseduta. Il successivo comma 3 prevede che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione".
Nel caso di esito negativo dell’esame, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l’esame.
La circolare prot. 16729 del 22 luglio 2016 è abrogata.
La circolare prot. 27540 del 6 dicembre 2016 è abrogata.



ESAME DI TEORIA

In base al decreto 15 febbraio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi categoria e della qualificazione CQC si svolgono con sistema informatizzato.
I questionari d’esame sono composti in questo modo:
1) AM - 20 quiz - durata 20 minuti – non oltre 2 errori;
2) A1, A2, A, B1, B, BE - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
3) C1 e C1E con codice unionale 97 - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
4) C1, C1E, C, CE - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
5) D1, D1E, D, DE - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
6) CQC per il trasporto merci - 40 quiz - durata 40 minuti – non oltre 4 errori;
7) CQC per il trasporto persone - 40 quiz - durata 40 minuti – non oltre 4 errori;

NB: per le CQC la scheda riguarda la parte specialistica

Per il programma completo e dettagliato degli argomenti, ecco il DECRETO.


ESAME DI GUIDA

Nell'esame di revisione, la prova di guida consiste nella verifica dei comportamenti del conducente sul veicolo. La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, c.d.s.  Qualora invece il conducente non sia in possesso della patente (perché sospesa o scaduta) è necessaria l'autorizzazione alla guida rilasciata dall'UPM dopo il superamento dell'esame di teoria.

La prova di guida non deve avere durata inferiore a quindici minuti per la revisione delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE e non meno di venticinque minuti per le altre categorie.

Circolare 4647 del 27 febbraio 2014
Qualora il titolare di patente di guida sulla quale grava un provvedimento di revisione intenda conseguire anche un’altra categoria il cui programma dell’esame teorico è differente dalla categoria già posseduta (ad esempio il titolare di categoria B che voglia conseguire anche la categoria C, oppure il titolare di categoria D1 che voglia conseguire anche la categoria D) l’interessato dovrà prima sottoporsi al predetto esame di revisione e solo successivamente sostenere le prove d’esame per il conseguimento della nuova categoria.


RILASCIO DI PERMESSO PROVVISORIO IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PSICOFISICA

Come precisato dall'avviso 1 del 20 gennaio 2023si può procedere all'emissione del permesso provvisorio di guida in favore del conducente che, sottoposto a revisione dell'idoneità psico-fisica ai sensi dell'articolo 128 commi 1.bis o 1-quinquies, presenti una data di prenotazione della visita presso una CML:
- effettuata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione;
- successiva alla data di scadenza della validità della patente di guida.
La mancata prenotazione della visita comporta l'applicazione della sospensione e di conseguenza l'impossibilità di ottenere il permesso provvisorio di guida.


RICORSI CONTRO IL PROVVEDIMENTO  DI REVISIONE

Trattandosi di un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione (Motorizzazione, nel caso), e NON di sanzione accessoria, l'organo a cui riferirsi per i ricorsi e' il giudice amministrativo, il TAR. 

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